ESENZIONI PER REDDITO

 Categorie di esenti

  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
    (CODICE E02)
  • Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
    (CODICE E03)
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
    (CODICE E04)

Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni di cui al comma 5, è tenuto a recarsi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza e a presentare:

  1. autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
  2. autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, con l'indicazione del servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;
  3. dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché la consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attiverà il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;
  4. acquisizione, all'atto dell'autocertificazione, di copia di un documento di identità in corso di validità.

Il medico di Medicina Generale ha l’obbligo di trascrivere sulla ricetta del Servizio Sanitario Nazionale il codice di esenzione, comunicatogli su supporto cartaceo o magnetico secondo modalità idonee a garantire il rispetto della riservatezza e tutela dei dati dalla Regione attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto il medico inserisce il codice di esenzione per reddito, su espressa richiesta da parte dell’assistito solo dopo aver verificato la stessa nell'elenco fornitogli dalla Agenzia delle Entrate.

Ove i controlli di cui al comma 10 evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda Sanitaria Locale comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato. L'Azienda Sanitaria Locale comunica altresì all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79 del comma 1-sexies lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Esenzioni Reddito Decreto 11 dicembre 2009.pdf

ESENZIONI PER PATOLOGIA

L'esenzione per patologia deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un documento medico (rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico) che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:

  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
  • copia del verbale di invalidità
  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza
  • certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
  • certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea

L'Azienda Sanitaria Locale rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.

Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa hanno diritto all’esenzione ai sensi del regolamento sulle malattie rare (18 maggio 2001 n.279 e successive modifiche) che prevede per queste condizioni una più ampia tutela.

Elenco di tutte le patologie croniche con i relativi codici di esenzione e prestazioni esenti: elenco_patologie_croniche.pdf

Link con il sito del Ministero della Salute: clicca qui

Protocollo 39319 del 09 agosto 2002: Prot_39319_l09082002.pdf

Esenzione per malattie rare del 2 marzo 2012: esenzioni_mr_2marzo2012.pdf

OBBLIGO DELL'USO DEL RICETTARIO REGIONALE

E' IN VIGORE NELLA NOSTRA, COME IN TUTTE LE ALTRE REGIONI ITALIANE, LA LEGGE 326/2003, CHE DEFINISCE CON L'ART. 50 IL PRESCRITTORE OBBLIGATO ALLA COMPILAZIONE DELLE RICETTE S.S.N.
LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE CON PROTOCOLLO N. 167552 DB/07/08 DEL 20/09/2011 TIENE A PRECISARE QUALE SIA LA CORRETTA GESTIONE DEL RICETTARIO S.S.R.
E' OPPORTUNO RIBADIRE CHE ANCHE I PROFESSIONISTI DIPENDENTI DI STRUTTURE OSPEDALIERE E GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELLE A.S.L. DEBBANO UTILIZZARE PER LE PRESCRIZIONI DI FARMACI, VISITE SPECIALISTICHE E ESAMI DIAGNOSTICI IL PREVISTO RICETTARIO REGIONALE.  TUTTO CIO' PER EVITARE ALL'UTENTE DI DOVERSI RECARE DAL MEDICO DI BASE, ELIMINANDO IN TAL MODO DISGUIDI ED INUTILI PERDITE DI TEMPO A TUTTI E SOPRATTUTTO A CHI STA MALE.

L'Agenzia di Sanità Pubblica in concerto con la Regine Lazio ha emanato nel maggio 2010 "La Prescrizione di Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali" dove al capitolo 6, pag 20, recita:

"I medici specialisti, dipendenti del SSR o convenzionati, prescrivono direttamente, su ricettario regionale, accertamenti ritenuti necessari per il paziente. Una volta effettuato l’accertamento, il medico specialista consegna al paziente, in busta chiusa, per il suo medico curante, le conclusioni diagnostiche ed i consigli terapeutici.
Anche nel caso di pazienti inviati da MMG o PLS, se lo specialista ritiene opportuno eseguire o procedere ad ulteriori esami strumentali o di laboratorio, o a consulenze di altri specialisti, lo stesso formula direttamente le proprie richieste sul ricettario regionale.
Allo stesso modo, nel caso intenda rivedere il paziente entro trenta giorni, procede alla formulazione della richiesta sul proprio ricettario regionale.
Solo laddove esistano oggettive difficoltà nella prescrizione diretta da parte dello specialista, la prestazione può essere richiesta dal MMG o dal PLS, con la trascrizione della richiesta specialistica e la compilazione della casella “suggerita”"

20031124_DL_326.pdf

protocollo gestione ricettario.pdf

Prescrizione Prestazioni Specialistiche 06-10.pdf

FISIOTERAPIA E TERAPIA FISICA

Le prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale erogate in regime di convenzione sono:

Prestazioni FKT in convenzione.pdf

Inoltre è importante ricordare che il Decreto n.U0062/2010 stabilisce l'obbligo per i prescrittori di indicare il Determinante Clinico/Questito Diagnostico attraverso la codifica ICD-9 sulle ricette del Servizio Sanitario Regionale

quesito diagnostico FKT DECR 62 -14 luglio 2010.PDF

AMPLIAMENTO DELLA VALIDITA' DELLE PRESCRIZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Il Decreto del Presidente del Consiglio della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n.U0037 del 01 giugno 2011 stabilisce dal 01 luglio 2011 l'ampliamento del periodo di validità della ricetta per prescrizione di prestazioni specialistiche erogabili in regime ambulatoriale, individuandolo in 1 anno a partire dalla data di compilazione della stessa fino alla data di erogazione della prestazione.

Prolungamento durata ricetta specialistica DGR U0037 01 giugno 2011.pdf

La nota del 23 giugno 2011 Prot. n.1193777 pone precisazioni sull'applicazione del decreto:

Prot. 119377 del 23 giugno 2011.pdf