GRAVIDANZA A RISCHIO
By admin on Feb 9, 2013 | In News, Esenzioni
La normativa di riferimento è costituita dal Decreto Ministero della Sanità del 10/9/1998 (“Aggiornamento del D.M. 6 Marzo 1995 concernente l’aggiornamento del D.M. 14 Aprile 1984 recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità.”), che all’art. 1, comma 1 stabilisce “Sono escluse dalla partecipazione al costo … le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto …, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico ginecologiche”.
Per quanto riguarda le modalità per poter fruire delle prestazioni sanitarie l’art 1, al comma 2, testualmente recita: “La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall’articolo 2 e degli allegati A, B e C.”
I casi rientranti nell’articolo 2 e negli allegati A,B e C sono:
- accertamento eventuali difetti genetici in funzione pre-concezionale;
- presenza di condizioni patologiche che comportino rischi per il feto o la madre;
- diagnosi pre-natale, nel caso vi sia un rischio procreativo prevedibile a priori, o rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione;
- minaccia di aborto
Pertanto, nei casi su elencati, è necessaria la prescrizione del medico specialista.
Circolare 257634v09 del 01 marzo 2006.pdf
No feedback yet
« ESENZIONI PER INVALIDITA' | ESENZIONI PER REDDITO » |