ESENZIONI PER REDDITO
By admin on Feb 9, 2013 | In News, Esenzioni
Categorie di esenti
- Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(CODICE E02) - Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
(CODICE E03) - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
(CODICE E04)
Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni di cui al comma 5, è tenuto a recarsi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza e a presentare:
- autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
- autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, con l'indicazione del servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comporterà la perdita dell'esenzione prevista;
- dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonché la consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attiverà il successivo controllo della veridicità della dichiarazione resa;
- acquisizione, all'atto dell'autocertificazione, di copia di un documento di identità in corso di validità.
Il medico di Medicina Generale ha l’obbligo di trascrivere sulla ricetta del Servizio Sanitario Nazionale il codice di esenzione, comunicatogli su supporto cartaceo o magnetico secondo modalità idonee a garantire il rispetto della riservatezza e tutela dei dati dalla Regione attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto il medico inserisce il codice di esenzione per reddito, su espressa richiesta da parte dell’assistito solo dopo aver verificato la stessa nell'elenco fornitogli dalla Agenzia delle Entrate.
Ove i controlli di cui al comma 10 evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda Sanitaria Locale comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato. L'Azienda Sanitaria Locale comunica altresì all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79 del comma 1-sexies lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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