ESENZIONI PER INVALIDITA'
By admin on Feb 9, 2013 | In News, Esenzioni
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche.
Di seguito vengono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio, in base a quanto stabilito nell'Art. 6 del Decreto ministeriale 1° febbraio 1991 . Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione Medica. L’accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione.
Per le seguenti categorie:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
- invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- invalidi civili con indennità di accompagnamento
- ciechi e sordomuti
- ex deportati nei campi di sterminio nazista (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata
sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.
Per le altre categorie di seguito elencate:
- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.
Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.
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